Trib. di Parma n. 536/2004. Decreto di nomina di amministratore di sostegno.

Il Giudice Tutelare,
Vista l'istanza presentata nell' interesse di ... relativa alla nomina di amministratore di sostegno;
rilevato che la ricorrente, in sede di esame effettuato da questo giudice, ha evidenziato che l'intervento chirurgico che dovrà subire tra pochi giorni le impedirà la deambulazione per un lungo periodo di tempo;
ritenute quindi sussistenti le condizioni di cui all' art. 404 c.c, per poter provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno e cioè, nel caso in esame, l' impossibilità temporanea per la Sig.ra ... di provvedere ai propri interessi a causa di una menomazione fisica;
vista la designazione dell'amministratore di sostegno fatta dalla stessa ricorrente ai sensi dell'art. 408 c.c.;
sentito il Pubblico ministero;
visti gli art. 404 e segg. cod.civ.;
NOMINA
il Sig ... nato a ... domiciliato a ...via ... amministratore di sostegno della Sig.ra ... nata a ... residente a ... con le seguenti prescrizioni:
1) L'incarico è a tempo indeterminato;
2) L'amministratore di sostegno avrà il potere di compiere, in nome e per conto del beneficiario, qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria di disposizione relativamente a tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della beneficiaria e fare quant'altro si renderà necessario per le esigenze di protezione e per i bisogni e le richieste della beneficiaria;
3) La beneficiaria conserva la facoltà di compiere gli atti sopra indicati senza l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
4) L'amministratore di sostegno potrà utilizzare somme della beneficiaria per spese che non superino euro 4.000,00 mensili;
5) L'amministratore di sostegno dovrà riferire ogni sei mesi al giudice tutelare circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale della beneficiaria;
6) L'amministratore di sostegno dovrà chiedere l'autorizzazione al giudice tutelare per gli atti indicati negli articoli 375 e 376 del codice civile ed è soggetto all'obbligo di informare tempestivamente la beneficiaria circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con la beneficiaria.

Commento

Il provvedimento tutorio in commento costituisce una delle primissime applicazioni del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno. L'ipotesi assunta in considerazione pare invero poco ordinaria. L'amministratore di sostegno è stato infatti nominato con riferimento ad un evento futuro sostanziantesi in una semplice menomazione fisica, come tale non eliminativa della capacità di intendere o di volere del beneficiario. In questo senso l'istituto parrebbe esser stato utilizzato in maniera alternativa rispetto al conferimento di poteri rappresentativi volontari (procura).
Stante la conservazione della piena capacità in capo alla beneficiaria è inoltre difficile intendere la portata dell'ultima parte del provvedimento, laddove viene investito il giudice tutelare del compito di dirimere l'eventuale dissenso tra la beneficiaria e l'amministratore in ordine all'eventuale compimento degli atti di cui all'art.374, 375 cod.civ..

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