Le firme apposte a documenti sottoscritti in formato digitale CAdes e PAdES sono entrambe valide. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 10266 del 27 aprile 2018)
Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni «*.p7m» (per il formato CAdES) e «*.pdf» (per il formato PAdES) e devono, quindi essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna.