Le firme apposte a documenti sottoscritti in formato digitale CAdes e PAdES sono entrambe valide. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 10266 del 27 aprile 2018)

Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni «*.p7m» (per il formato CAdES) e «*.pdf» (per il formato PAdES) e devono, quindi essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna.

Commento

(di Daniele Minussi)
Va premesso che, mentre il file in formato PAdES è connotato da una normale estensione .pdf (dunque leggibile per il tramite di software comunemente fruibili per leggere documenti informatici), i Files in formato CAdES, contrassegnati dall'estensione finale "p7m", sono fruibili soltanto tramite apposito programma di lettura dedicato. In ogni caso tutti i due gli standards in parola sono contrassegnati dall'inserimento del certificato di firma all'interno della busta crittografica, la quale in comunque contiene il documento e i certificati. Ne segue la conformità di entrambi gli standards al regolamento UE 910/2014 Eidas, ciò che impone a ciascun Stato membro di riconoscere le firme digitali apposte secondo specifici standards, tra i quali appunto rientra sia il CAdES, sia il PAdES. Nel caso di specie si trattava di valutare la scelta di uno dei controricorrenti che aveva strutturato gli atti del processo informatico (veicolando la procura speciale indispensabile ai fini del ricorso) fruendo dello standard PAdES.

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