Provvedimento, onservazione su supporti informatici dei registri immobiliari formati dal 1° gennaio 2015


9 agosto 2017
GU Serie Generale n.191 del 17-08-2017

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64, concernente ulteriori funzioni dell'Agenzia delle entrate;
Visto l'art. 40 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», il quale prevede che le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al Codice e le regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo Codice;
Visto l'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale dispone che i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del Codice, secondo le regole tecniche stabilite dall'art. 71, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile;
Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante «Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», in vigore dal 14 settembre 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59, recante «Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2015, n. 8, recante «Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonchè di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia 20 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2016, n. 255, il quale ha disposto, al comma 1, che i registri immobiliari formati a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento sono conservati dall'Agenzia delle entrate unicamente su supporti informatici in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, al comma 2, che con successivi provvedimenti le disposizioni di cui al comma 1 potranno essere estese anche a registri immobiliari formati su supporti informatici in data antecedente;
Considerato che il provvedimento 20 ottobre 2016 è entrato in vigore il giorno stesso della relativa pubblicazione e che decorrere dal 31 ottobre 2016 i registri immobiliari formati da tale data sono conservati unicamente su supporti informatici;
Considerata l'opportunità, per ragioni di semplificazione e di contenimento dei costi, di conservare esclusivamente su supporti informatici anche i registri immobiliari formati su tali supporti in data antecedente;
Viste le relazioni delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate attestanti la effettiva conservazione secondo le regole prescritte dal Codice dell'amministrazione digitale dei registri immobiliari formati, su supporti informatici, dal 1° gennaio 2015 al 30 ottobre 2016;

Dispongono:

Art. 1
Registri immobiliari conservati su supporto informatico

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del provvedimento 31 ottobre 2016, i registri immobiliari formati a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono conservati dall'Agenzia delle entrate unicamente su supporti informatici in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 2
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Roma, 9 agosto 2017

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