Cass. civile, sez. I del 2017 numero 12939 (23/05/2017)




In tema di documentazione informatica, è onere della parte interessata a negare la certezza della data e, dunque, nel giudizio di opposizione a stato passivo, è onere del curatore fallimentare, allegare e provare la violazione delle regole tecniche sulla validazione temporale, al rispetto delle quali l'art. 20, comma III del D.Lgs. n. 82/2005, subordina l'opponibilità ai terzi della data e dell'ora apposta al documento informatico da certificatore accreditato e iscritto nell'elenco di cui all'art. 29, comma VI, del medesimo decreto, e tale allegazione in fatto non può essere effettuata per la prima volta nel giudizio di rinvio.

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