Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 20


CAPO II Documento informatico, firme elettroniche, servizi fiduciari e trasferimenti di fondi - SEZIONE I Documento informatico (VALIDITÀ ED EFFICACIA PROBATORIA DEI DOCUMENTI INFORMATICI) (Rubrica così sostituita dall’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)

[1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.
(Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)]
(Comma abrogato dall’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)
1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.
(Comma inserito dall'art. 8, comma 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall’art. 17, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 20, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.
(Comma inserito dall’art. 20, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico.
(Comma inserito dall’art. 20, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
[2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile.
(Comma sostituito dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159)]
(Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)
3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite con le Linee guida.
(Comma modificato dall'art. 8, comma 4, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e modificato dall’art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.
5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle Linee guida.
(Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)

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