Consulenza giuridica n. 954-48/2016, Gli atti e i documenti informatici non soggetti a bollo forfettario, imposta assolta tramite contrassegno


Associazione/Ordine CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Istanza presentata il 23/06/2016

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente

Quesito

Il Consiglio Nazionale del Notariato rappresenta che con il D.M. 22 febbraio 2007, in vigore dal 17 marzo 2007, è stata forfetizzata l'imposta di bollo dovuta per gli "Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, sottoposti a registrazione con procedure telematiche" ovvero con l'utilizzo del Modello Unico Informatico, disciplinato dal D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 463.
Negli altri casi, invece, l'imposta va corrisposta secondo gli importi indicati nella Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, con le modalità previste dall'art. 3 del D.P.R. n. 642 del 1972, ovvero:
a) mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale. Per la determinazione dell'imposta, in base alle previsioni della menzionata tariffa, occorre far riferimento alle caratteristiche 'fisiche' dell'atto o documento, ovverosia al numero di fogli o righe di cui esso si compone, ai sensi dell'art. 5 del DPR 642 del 1972.
Fatte tali premesse, il Consiglio istante rappresenta che alcune criticità emergono con riferimento agli atti e documenti redatti in formato digitale in quanto per quanto attiene al profilo della determinazione dell'imposta, il documento informatico non ha un supporto 'fisico' tale da consentire l'applicazione delle regole di determinazione menzionate (benché, per gli atti notarili il documento informatico può essere facilmente convertito in formato cartaceo);
per quanto attiene alle modalità di assolvimento dell'imposta mancherebbe un documento cartaceo sul quale apporre il contrassegno.
Con la presente istanza si chiede, quindi, di conoscere se sia possibile assolvere l'imposta di bollo indicando sugli atti o documenti informatici, in funzione surrogatoria dell'apposizione del contrassegno, il numero identificativo del contrassegno stesso (da conservare comunque in originale ed esibire all'occorrenza), determinando il tributo sulla base delle ordinarie regole contenute nel DPR n. 642 del 1972, previa conversione dell'atto o del documento in formato cartaceo.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

A parere del Consiglio istante, la modalità di assolvimento del tributo indicata appare legittima nell'ipotesi di documenti informatici.

Analoga procedura è già in uso per la corresponsione dell'imposta di bollo sui documenti che vanno depositati telematicamente, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 gennaio 2015.

Nell'Allegato 1 al decreto menzionato, contenente le modalità tecniche e le informazioni utili per procedere al deposito telematico, si legge, infatti, che "qualora i documenti depositati e la relativa istanza richiedano il bollo, va indicato nel campo che lo prevede il numero identificativo della marca utilizzata, del quale l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi provvede ad effettuare i controlli ritenuti necessari, anche per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, come per esempio la corretta trascrizione la veridicità e il non utilizzo della medesima marca per più depositi».

La redazione dell'atto o del documento su supporto informatico non impedisce, infatti, che l'imposta sia determinata sulla base delle caratteristiche 'fisiche' del documento. L'atto o il documento redatto su supporto informatico, tanto al fine di assolvere l'imposta, quanto allo scopo di controllare che l'obbligo di pagare il tributo sia stato adempiuto nella misura corretta, può essere, infatti, agevolmente convertito in formato cartaceo. La conversione dovrebbe considerarsi funzionale alla quantificazione del tributo secondo le previsioni della tariffa ed in base ai fogli o alle righe di cui l'atto o il documento si compongono, così come prescrive l'art. 5 del DPR 642 del 1972.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Con riferimento ai quesiti posti riguardanti la corretta quantificazione e assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici redatti da notai ( e diversi da quelli per i quali vige l'obbligo della registrazione ) si fa presente di condividere la soluzione prospettata dal Consiglio istante.

Per quanto attiene all'assolvimento dell'imposta di bollo, rileva la previsione dettata dall'articolo 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Tale disposizione stabilisce che "L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;

in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale".

La disciplina del pagamento dell'imposta in modo virtuale è recata dall'articolo 15 del DPR n.-6421 1972, secondo cui "Per determinate categorie di atti e documenti, (..) l'intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale (..)".

Qualora invece non venga adottata la modalità virtuale, l'imposta di bollo deve essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia l'apposito contrassegno.

Qualora, come nel caso di specie, il documento è formato con modalità informatiche è possibile assolvere l'imposta di bollo indicando sugli atti o documenti informatici, in funzione surrogatoria dell'apposizione del contrassegno, il numero identificativo del contrassegno stesso.

Al fine di comprovare l'assolvimento dell'imposta di bollo, il notaio potrà indicare nel documento informatico il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario.

Sarà cura del pubblico ufficiale conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria ( articolo 37 del DPR n 642 del 1972).

Come rilevato dal Consiglio istante, tale modalità di assolvimento dell'imposta di bollo è già utilizzata, ad esempio, per la corresponsione dell'imposta di bollo sui documenti che vanno depositati telematicamente, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 gennaio 2015.

In relazione alla quantificazione dell'imposta, si ritiene che la misura dell'imposta dovuta per il documento informatico vada determinata sulla base delle ordinarie regole stabilite dall'articolo 5 del DPR n. 642 del 1972, (secondo cui il foglio si intende composto da quattro facciate e la pagina da una facciata), facendo, quindi riferimento al corrispondente documento cartaceo.

In tal senso, questa amministrazione si è già espressa con la Circolare 6 dicembre 2006, n. 36, con la quale, relativamente ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari di cui al DM 23 gennaio 2004 è stato affermato che l'imposta di bollo deve essere applicata "nella medesima misura prevista per le diverse tipologie di documenti indicati nella tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972".

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO
Giovanni Spalletta

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