Contestazione della certezza della data certa e documento informatico: onere della prova ed oggetto della stessa. Violazione delle regole tecniche sulla validazione temporale. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 12939 del 23 maggio 2017)

In tema di documentazione informatica, è onere della parte interessata a negare la certezza della data e, dunque, nel giudizio di opposizione a stato passivo, è onere del curatore fallimentare, allegare e provare la violazione delle regole tecniche sulla validazione temporale, al rispetto delle quali l'art. 20, comma III del D.Lgs. n. 82/2005, subordina l'opponibilità ai terzi della data e dell'ora apposta al documento informatico da certificatore accreditato e iscritto nell'elenco di cui all'art. 29, comma VI, del medesimo decreto, e tale allegazione in fatto non può essere effettuata per la prima volta nel giudizio di rinvio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che sarebbe stata soltanto una questione di tempo, con buona pace dei fideistici cultori assoluti del "digitale", lo si poteva immaginare: nel caso di specie è stato accolto il ricorso presentato dalla società creditrice di quella, fallita, che aveva contestato il requisito della data certa apposta su alcuni documenti digitalizzati (contratti di leasing) in sede di opposizione allo stato passivo.

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