Errore ostativo nel testamento



L'assorbente regola della ricerca dell' effettivo volere del testatore possiede una speciale importanza in relazione ad un'ipotesi di errore ostativo tipizzata dalla legge: si tratta dell'art. 625 cod.civ. in base al quale l'erronea indicazione della persona dell'erede o del legatario non impedisce che la disposizione abbia effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulti inequivocamente l'identità del soggetto da nominare.

Si tratta di un particolare tipo di errore che cade sulla dichiarazione nota1 di cui si prevede il superamento in via interpretativa (ovviamente in quanto risulti possibile), in omaggio al principio di assoluta preminenza (in quanto non ripetibile) della volontà testamentaria nota2 (Cass. Civ. Sez. II, 141/85 ). La conseguenza di un siffatto errore, quando invece non sia stato ermeneuticamente risolto, non è l'annullamento, come accade in riferimento all'art.624 cod.civ. , bensì la nullità, senza che a tal fine entri in gioco alcun ulteriore requisito (quale ad esempio la riconoscibilità di cui all'art.1431 cod.civ. , stante l'assoluta inefficienza in materia testamentaria del principio  dell'affidamento). A riprova di ciò si può osservare come l'art.628 cod.civ. commini la più grave sanzione invalidante per il caso in cui il beneficiario della disposizione sia stato indicato in modo da non poter essere determinato nota3.

Note

nota1

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 1985, p.643.
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nota2

Tra gli altri Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.444.
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nota3

Secondo questa interpretazione si dovrebbe parlare di nullità della disposizione testamentaria per mancanza della volontà (così anche Barassi, Le successioni per causa di morte,  Milano,1947, p.385; Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952, p.441; Azzariti, cit., p.444). Secondo un'altra linea di pensiero (Cicu, Il testamento, Milano, 1951, p.132; Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1954, p.181; Bianca, cit., p.645) dovrebbe distinguersi il caso in cui non possa individuarsi, dalle espressioni testamentarie, alcun beneficiario, nel qual caso si dovrebbe ritenere nulla la disposizione testamentaria, dall'ipotesi in cui possa individuarsi il beneficiario: in quest'ultimo caso si dovrebbe optare per la annullabilità, laddove si dimostri la non conformità tra colui che sembra essere il beneficiario e la reale volontà del testatore.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • BARASSI, Le successioni per causa di morte, Milano, 1947
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà, Milano, 1954

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