Annullabilità del testamento per vizi della volontà



I vizi della volontà non possono non assumere il massimo rilievo nella materia testamentaria, nella quale è più pressante il richiamo all'intento del disponente, la cui espressione necessariamente non può essere più reiterata. L'art. 624 cod.civ. prescrive che l'impugnabilità per violenza può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse entro cinque anni dal giorno in cui se ne è avuta notizia nota1. Per quanto concerne l' errore, la norma già citata ne evoca l'importanza, che verrà assunta in considerazione in modo più specifico aliunde. Infine, sempre la stessa disposizione prende in considerazione il dolo, che, nell'ambito in esame, viene denominato più specificamente come captazione, per significare la subdola attività di chi attinge all'intento del testatore, onde deviarlo ai propri fini.

Note

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Occorre a questo proposito notare che, mentre nei casi di impugnazione per incapacità del testatore o per vizi formali, il dies a quo corrisponde con il giorno in cui è stata data esecuzione alla disposizione testamentaria, il termine prescrizionale per l'esercizio dell'azione di annullamento decorre, in questi casi, dal giorno in cui si è avuta notizia dell'errore, della violenza o del dolo: si tratta di uno dei casi eccezionali in cui il legislatore, in deroga al principio generale di cui all'art.2935 cod.civ., attribuisce rilevanza, ai fini della decorrenza della prescrizione, all'impossibilità di mero fatto di esercitare il diritto (cfr. Palazzo, Le successioni , t.2, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2000, p.922).
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Bibliografia

  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000

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