Reato di circonvenzione d'incapace e nullità del testamento. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 3523 del 6 febbraio 2023)

Il contratto stipulato per effetto diretto del reato di circonvenzione d'incapace è nullo, ai sensi dell'art. 1418 cod.civ., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti.

Commento

Va rammentato che, in materia testamentaria, la c.d. captazione (art.624 cod.civ.) consiste nella condotta di colui che orienti la volontà del testatore con mezzi fraudolenti, in modo tale da suscitare in costui una falsa rappresentazione dei dati della realtà. Non bastano blandizie, suggerimenti, consigli, ma condotte ingannatrici o comunque intese a deviare l'intento del disponente, tenuto conto delle condizioni di età, dello stato di salute fisiopsichica di costui (Cass.Civ. Sez. II, 8047/01). Proprio questo il punto: assai tenue è la distinzione dal punto di vista pratico tra la condotta riconducibile alla captazione e quella di chi abbia a sfruttare la situazione del testatore, che seppure non incapace di intendere e di volere, si trovi in una condizione di minorata difesa. In quest'ultimo caso, infatti, la condotta illecita assume valenza penale, integrando il reato di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.). Le conseguenze sono ben differenti: semplice impugnabilità del testamento nel primo caso (condizione giuridica assimilabile all'annullabilità), nullità radicale nella seconda ipotesi. Nel caso di specie è stata dichiarata la nullità delle schede testamentarie stante l'avvenuto accertamento della commissione del reato di circonvenzione di incapace posto in essere proprio in occasione della redazione dell'atto di ultima volontà.

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