Vi sono atti nei quali il dolo non possiede rilevanza alcuna nota1.
Nel
matrimonio, come emerge dall'art.
122 cod.civ. , possono dedursi solo l'errore e la violenza.
La
confessione (art.
2732 cod.civ. ) è impugnabile esclusivamente per errore di fatto o violenza.
Nel
riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio nota2 conta solo la veridicità (artt.
263 e
265 cod.civ.). Dunque il dolo o l'errore possono importare giuridicamente soltanto quando incidano in relazione a questo aspetto.
Vi sono, al contrario, atti negoziali nei quali in tanto l'errore possiede rilevanza, in quanto sia cagionato da dolo nota3. Si tratta dell'
accettazione e della
rinunzia dell'eredità (artt.
482 e
526 cod.civ.)
nonché della
divisione (art.
761 cod.civ. ).
Ai sensi dell'art.
624 cod.civ. la
disposizione testamentaria può essere impugnata quando sia l'effetto di errore, di violenza o di dolo che, nella materia specifica, viene appellato
captazione nota4.
Il dolo produce l'annullabilità del
contratto secondo le regole di cui agli
artt.1439 e
1440 cod.civ..
Se si tratta di un
negozio unilaterale avente contenuto patrimoniale sembrano applicabili le regole generali appena evocate in forza del rinvio di cui all'art.
1324 cod.civ.
nota5.
Note
nota1
Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.208.
top1nota2
L'art. 1, comma 11, della l. 219/2012 ha disposto che nel codice civile, ovunque ricorrano, le parole "figli legittimi" e "figli naturali" siano sostituite dalla parola "figli". Successivamente l'art. 105, comma 3, del Dlgs 154/2013 ha disposto chele parole "figli naturali", ove presenti in tutta la legislazione vigente, siano sostituite dalle parole "figli nati fuori dal matrimonio".
top2 nota3
Così Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.667; Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.171.
top3nota4
Tra gli altri Caramazza, Delle successioni testamentarie, art. 587-712, in Commentario teorico-pratico al codice civile, diretto da De Martino, Roma, 1982, p.218; Scalia, La nullità e l'inefficacia delle disposizioni testamentarie, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, Padova, 1994, p.1254.
top4nota5
Cfr. Gallo, I vizi del consenso, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.472.
top5Bibliografia
- CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
- GALLO, I vizi del consenso, Torino, I contratti in generale a cura di Gabrielli, 1999
- SCALIA, La nullità e l'inefficacia delle disposizioni testamentarie, Padova, Successioni e donazioni, 1994