Cass. civile, sez. II del 1976 numero 3246 (04/10/1976)


In materia testamentaria, la captazione non si concreta in una qualsiasi influenza d'ordine psicologico esercitata mediante blandizie, richieste o suggerimenti, quantunque insistenti ed interessati, ma deve esprimersi in raggiri ed artifici, cioè in mezzi fraudolenti posti in essere direttamente nei confronti del testatore. Al fine di accertare se raggiri vi siano stati, deve stabilirsi da un lato l'idoneità obiettiva degli stessi in relazione alle particolari condizioni psicologiche, culturali ed ambientali del testatore, e dall'altro la loro efficienza causale, necessaria ad escludere che l'atto di ultima volontà, anziché essere l'effetto della captazione, sia il prodotto della libera e spontanea determinazione del de cuius.

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