Vizi della volontà del testamento




Nel negozio testamentario i vizi della volontà sono accomunati nella previsione dell'art. 624 cod.civ., alla cui stregua il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo (che origina la c.d. captazione della volontà del testatore).

Nessuna distinzione viene fatta tra dolo determinante e dolo incidente (mentre in materia di contratto in generale gli artt. 1439 e 1440 cod.civ. disegnano una differenza), tra violenza, qualificata da un'efficienza tale da risultare convincente sopra una persona sensata (art.1435 cod.civ.), ed una minaccia irragionevole. Ogni coazione ed ogni inganno rilevano nel testamento, a condizione che abbiano giocato un ruolo concreto sulla predisposizione dell'atto di ultima volontà. E' stato peraltro deciso che nel giudicare la concreta attitudine della coazione psicologica occorra anche tener conto dell'età, del sesso e della condizione del testatore (Cass.Civ. Sez. II, 1117/75 ).

Nell'ambito di questo quadro l'errore assume una speciale importanza, essendo al medesimo dedicato sia il II comma dell'art.624 cod.civ. (ai sensi del quale esso è causa di annullamento del testamento quando risulti dal medesimo ed è il solo che ha determinato il disponente), sia il seguente art.625 cod.civ. , che contempla uno speciale caso di errore ostativo. Il tema sarà oggetto di specifica disamina.

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