Cass. civile, sez. I del 1991 numero 8751 (10/08/1991)


La domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, proposta nei confronti di chi abbia già provveduto al riconoscimento dell'istante come proprio figlio naturale, in base ad atto valido, originariamente, o per norma sopravvenuta (art. 230 della legge 19 maggio 1975 n. 151), è inammissibile, per difetto d'interesse, posto che tale riconoscimento è attributivo dello "status" reclamato con la domanda stessa, in via irrevocabile e vincolante, fino a quando non venga rimosso con le specifiche impugnative all'uopo previste. Tale principio opera anche in caso di riconoscimento contenuto in testamento olografo, e non soffre deroga per il fatto che sia in contestazione la validità del testamento stesso, per incapacità naturale o per captazione, non essendo queste contestazioni riconducibili nell'ambito di dette specifiche impugnative (né, in particolare, in quella per difetto di veridicità, di cui all'art. 263 cod.civ.).

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