Errore nel testamento



Per quanto attiene al testamento, l'art. 624 cod.civ. prevede al I comma, in modo generico, l'errore, senza precisazioni ulteriori per quanto attiene ai requisiti di rilevanza. Il II comma della medesima norma, riguardante invece l'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, ne riferisce come causa di annullamento della disposizione testamentaria. Ciò a condizione che esso risulti dal testamento e sia il solo che ha determinato il testatore a disporre.

Può concludersi nel senso che qualsiasi specie di errore, qualunque grado di efficienza abbia sortito relativamente alla volizione del testatore, sia rilevante ai fini del primo comma della norma in esame? Dopo aver banalmente osservato che non può ovviamente venire in alcun modo in considerazione il requisito della riconoscibilità, dettato in tema di contratti e inapplicabile al negozio testamentario, avente struttura unipersonale, occorre tuttavia chiedersi che cosa ne sia della essenzialità o, rectius, di quell'aspetto della essenzialità che consiste nella determinanza. Sotto questo profilo, occorre interpretativamente dedurre che l'errore deve essere in qualche modo determinante della volontà del testatore nota1. Distinguere tra errore determinante ed incidente è una questione di fatto, che dev'essere risolta tenendo conto di tutti gli elementi e di tutte le circostanze alla cui erronea conoscenza da parte del testatore si possa riconoscere efficienza determinante della disposizione medesima (Cass. Civ. Sez. II, 254/85 ).

La rilevanza specifica dell' errore sul motivo della disposizione, sia di fatto che di diritto, è invece più rigorosamente condizionata, come risulta dal citato II comma dell'art. 624 cod.civ. , dal fatto che il motivo risulti dal testamento e sia stato il solo determinante della volontà nota2.

Si noti, in ogni caso, che l'errore induce all'annullamento del testamento solo quando riguardi l'intero suo contenuto; se invece soltanto una singola disposizione sia viziata per errore, l'annullamento non potrà che riguardare solo questa disposizione.

In materia testamentaria esiste, inoltre, sul tema, una norma del tutto peculiare: si tratta dell'art. 625 cod.civ. , che prevede una particolare specie di errore ostativo, il cui esame verrà condotto in modo specifico.

Note

nota1

Così Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.653; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.247; Scalia, La nullità e l'inefficacia delle disposizioni testamentarie, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, Padova, 1994, p.1250.
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nota2

Si veda Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.164. E' sufficiente cioè la ricorrenza di questi due requisiti, mentre non è richiesto né che l'errore sia riconoscibile nè l'inescusabilità del medesimo (da valutarsi in relazione alla persona del testatore), giacché, come detto, il principio del'affidamento non può trovare applicazione in materia testamentaria (cfr. Cicu, Il testamento, Milano, 1951, p.132).
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nota4

Bibliografia

  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • SCALIA, La nullità e l'inefficacia delle disposizioni testamentarie, Padova, Successioni e donazioni, 1994

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