Cass. civile, sez. II del 1981 numero 4939 (18/08/1981)


Poiché la prova di una attività captatoria della volontà del testatore non può aversi normalmente in via diretta, la stessa può desumersi da comportamenti, atti, successione di eventi altrimenti non comprensibili e del testatore e di coloro che dalla frode stessa vengano a trarre beneficio. Ai predetti fini, sono, pertanto, ammissibili e rilevanti prove testimoniali dirette a dimostrare il comportamento dei parenti diretto ad isolare il testatore dal figlio naturale durante gli ultimi giorni di vita del primo, specie quando i rapporti fra i due soggetti, ottimi ed affettuosi fino agli ultimi giorni di vita del testatore, siano improvvisamente cambiati, senza alcuna evidente ragione, nello ultimissimo tempo di vita dello stesso, tanto da indurlo a redigere un testamento pubblico malgrado avesse già provveduto, con precedenti olografi, a curare minuziosamente il trasferimento dei propri beni per il tempo successivo alla sua morte.

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