Codice Penale art. 643


CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI
1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza pschica di una persona, anche non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da lire 400.00 a 4.000.000.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Penale art. 643"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti