Annullabilità della divisione contrattuale per violenza o dolo, non per errore



Ai sensi dell'art. 761 cod.civ. la divisione è soggetta ad annullamento quando è il risultato di violenza o di dolo. La relativa azione si prescrive in cinque anni a far tempo dal giorno in cui è cessata la violenza o il dolo è stato scoperto.

La norma si riferisce alla divisione convenzionale, tuttavia è possibile che se ne faccia applicazione anche alla divisione giudiziale, con speciale riferimento alla definizione in forza di decreto di assegnazione nel caso di accettazione unanime del progetto predisposto dal giudice ex art. 789 cod.proc.civ. o dal notaio nota1.

Il tenore letterale dell'art. 761 cod.civ. è invece tale da escludere implicitamente la rilevanza ai fini dell'annullamento della divisione dell'errore in cui sia incorso taluno dei condividenti nota2.

Il motivo di ciò dovrebbe essere ricercato nel fatto che il legislatore ha previsto rimedi alternativi e specifici, entro i cui limiti si può dire che l'errore assuma rilievo nota3: tali il supplemento di divisione nell'ipotesi di errore sulla quantità dei beni da dividere (art. 762 cod.civ. ) nonchè la rescissione per lesione (art. 763 cod.civ. ) , la cui natura giuridica è particolarmente disputata nota4 (se cioè essa vada ricondotta ad una anomalia genetica del sinallagma ovvero ad un errore afferente alla valutazione dei beni (Cass. Civ. Sez. II, 8077/95 ; Cass. Civ. Sez. II, 1529/95 ).

Note

nota1

Analogo parere, in particolare, viene espresso daDe Cesare-Gaeta, Le ipotesi divisionali, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p.37; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p.721;Forchielli, Della divisione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1978, p.506. Detta disposizioni invece non si applica alla divisione fatta dal testatore, poiché ad essa andranno applicate le norme sull'annullamento delle disposizioni testamentarie di cui all'art.624 cod.civ.: Palazzo, Le successioni, t.2, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2000, p.993.
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nota2

Sull'argomento la dottrina è concorde. Si vedano, tra gli altri, Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.754; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.1041.
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nota3

Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.490; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.1206; Gazzara, voce Divisione (dir. priv.), in Enc. dir., p.426; Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt.dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1961, p.485.
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nota4

Sul punto si confrontino Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1980, pp.231 e ss.; Giannattasio, Delle Successioni. Divisione-Donazione, in Comm. cod. civ., Torino, 1980, p.177; Minervini, Divisione contrattuale ed atti equiparati, Napoli, 1990, pp.30 e ss..
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • DE CESARE-GAETA, Le ipotesi divisionali, Padova, Succ. e don. dir. da Rescigno, II, 1994
  • FORCHIELLI, ANGELONI, Della divisione (Artt. 713-768), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXVIII, 2000
  • GAZZARA, voce Divisione (dir. priv.), Enc.dir.
  • GIANATTASIO, Delle successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1980
  • MINERVINI, Divisione contrattuale ed atti equiparati, Napoli, 1990
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000

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