Tribunale di Siena del 2015 numero 416 (22/05/2015)



La qualificazione in termini di gratuità del conferimento dei beni in un trust espressamente istituito con l’intento di protezione e soddisfazione delle esigenze dei familiari rinviene ulteriore conferme nell’analogia dell’istituto de quo con quello del fondo patrimoniale, ex artt. 167, ss, c.c. (la cui istituzione, mediante conferimento di beni, è pacificamente ritenuta in giurisprudenza quale negozio a titolo gratuito), condividendo i relativi atti istitutivi la causa di segregazione e l’effetto di creazione di un patrimonio separato e assoggettato ad un vincolo di destinazione.

Nel caso di specie: gli atti di conferimento, lungi dal potersi ritenere realizzati in adempimento di precisi doveri giuridici, devono invero intendersi come effettuati a titolo gratuito, con i conseguenti riflessi in punto di verifica dei presupposti soggettivi di operatività dell’azione revocatoria, alla luce dei seguenti indici inequivocabili: 1) l’assenza di previsione del versamento di un corrispettivo per il conferimento; 2) l’opzione della forma dell’atto pubblico con la presenza di due testimoni; 3) l’espressa esclusione dell’intento liberale soltanto nei confronti del Trustee, ma non anche nei confronti dei Beneficiari finali; 4) il richiamo esplicito, nei singoli atti dispositivi, allo scopo di far mantenere a sé e ai propri familiari l’attuale tenore di vita . Detto scopo non può essere rivisto quale adempimento di un obbligo alimentare ex lege, insorgendo detta obbligazione, nei confronti degli ascendenti e dei membri della famiglia di fatto, al cospetto dei presupposti dell’incapacità patrimoniale e dell’incapacità di incremento reddituale del familiare; e non essendo, del resto, stata fornita la prova dell’assunzione negoziale di un obbligo di tal genere da parte del Disponente nei confronti dei Beneficiari.

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