Cass. civile, sez. II del 2021 numero 25855 (23/09/2021)




L’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, di cui all’art. 5, d.lgs. n. 28/2010, quale condizione di procedibilità dell’azione, riguarda, fra le altre, le controversie in materia di diritti reali, mentre l’azione revocatoria non verte sulla qualificazione ed attribuzione di tali diritti, ma piuttosto mira a conservare la garanzia patrimoniale del debitore, rendendo inefficace, nei confronti dei creditori, l’atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza però incidere sulla validità dello stesso.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2021 numero 25855 (23/09/2021)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti