Azione revocatoria e pignoramento del credito relativo al residuo prezzo: natura cumulativa dei due rimedi. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 20595 del 14 ottobre 2015)

Nel caso in cui il debitore alieni un immobile di sua proprietà in pregiudizio del diritto del creditore, costui può cumulativamente agire sia con l'azione revocatoria dell'atto traslativo, sia con il pignoramento, presso il terzo acquirente, del credito spettante all'alienante in relazione al pagamento del prezzo di acquisto, trattandosi di strumenti di tutela alternativi, riconosciuti al creditore e tra loro non confliggenti, che gli consentono, rispettivamente, di aggredire - nel primo caso - il bene con una azione esecutiva immobiliare ex art. 602 cpc nei confronti del terzo acquirente, ovvero di conseguire - nel secondo - una ordinanza di assegnazione del corrispettivo ancora da pagare, ex art. 553 cpc.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'acquirente non ha ancora pagato il prezzo della vendita in tutto o in parte? Risulta praticabile per il creditore dell'alienante il pignoramento presso terzi del diritto di credito vantato dal debitore; nè risulta escluso il rimedio dell'azione revocatoria ordinaria, sussistendone i requisiti. Mentre la prima azione esecutiva è esperibile immediatamente, la seconda apre un giudizio di cognizione al cui esito eventualmente favorevole per il creditore sarà praticabile l'azione esecutiva sul bene oggetto di vendita.

Aggiungi un commento