Cass. civile, sez. I del 2019 numero 31654 (04/12/2019)




L'art. 12 della sesta Direttiva n. 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'art. 54, par. 3, lett. g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni, come modificata dalla Direttiva n. 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, in combinato disposto con gli artt. 21 e 22 della stessa Direttiva n. 82/891, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, dopo la realizzazione di una scissione, i creditori della società scissa, i cui diritti siano anteriori a tale scissione e che non abbiano fatto uso degli strumenti di tutela dei creditori previsti dalla normativa nazionale in applicazione di detto articolo 12, possano intentare un'azione pauliana al fine di far dichiarare la scissione inefficace nei loro confronti e di proporre azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti alla società di nuova costituzione.
L'art. 19 della stessa Direttiva n. 82/891, come modificata dalla direttiva 2007/63, in combinato disposto con gli artt. 21 e 22, il quale prevede il regime delle nullità della scissione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all'introduzione, dopo la realizzazione di una scissione, da parte di creditori della società scissa, di un'azione pauliana che non intacchi la validità della scissione, ma soltanto consenta di rendere quest'ultima inopponibile a tali creditori.

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