Codice Civile art. 1569


CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
1. Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1569"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti