Cass. civile, sez. III del 1981 numero 4291 (02/07/1981)


Il termine di durata del contratto di somministrazione - alla cui fissazione consegue, a norma dell' art 1569 cod civ, l' esclusione del diritto di ciascuna delle parti di recedere ad nutum - puo essere stabilito anche per relationem e può, quindi, ritenersi insito anche nella preventiva determinazione dell' entita complessiva della somministrazione, coincidendo, in tal caso, con l' esaurimento della fornitura per la quantita desiderata.

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