Al contratto di somministrazione si applicano le cause estintive tipiche di ogni rapporto avente natura negoziale. Prescindendo dalla vicenda fisiologica, consistente nell'
esatto e definitivo adempimento (quando le prestazioni non devono essere ulteriormente reiterate), vengono in considerazione tutte le ulteriori cause estintive del vincolo. Si pensi all'
annullamento, alla
risoluzione, alla
rescissione, allo
scioglimento per mutuo dissenso, al
verificarsi dell'evento dedotto sub condicione (risolutiva)
nota1 .
Il codice civile ha considerato in modo specifico il contratto di somministrazione dettando per esso alcune regole speciali riguardanti la risoluzione (
art.1564 cod.civ.), il recesso (
art.1569 cod.civ.) e la sospensione (
art.1565 cod.civ.) delle prestazioni da parte del somministrante per l'ipotesi di inadempimento del somministrato.
Può essere infine ritenuto rilevante il modo di disporre dell'
art.74 l. fall. , in relazione agli effetti che il fallimento di una delle parti è idoneo a sortire sul contratto.
Note
nota1
Ulteriore causa ordinaria di estinzione è costituita dal decorso del termine prescrizionale ordinario decennale. E' il caso di osservare che il diritto alle singole prestazioni si estingue invece nel termine più breve in cinque anni ai sensi dell'art.2948
n.4 cod.civ.: cfr. Corrado, voce Somministrazione, in N.sso Dig.it., vol.XVII, 1968, p.896.
top1Bibliografia
- CORRADO, Somministrazione, N.sso Dig.it., XVII, 1968