La ratifica del negozio gestorio




Ai sensi dell'art.1711 cod.civ. il mandante può ratificare l'atto esorbitante rispetto ai limiti del mandato.

L'art. 1712 cod.civ. prescrive una peculiare modalità di approvazione indiretta dell'operato del mandatario che, una volta compiuto l'affare, abbia senza indugio riferito la cosa al mandante. Infatti, qualora quest'ultimo ritardi a rispondere per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, questa condotta tacita importa approvazione, anche se il mandatario si sia discostato dalle istruzioni o abbia ecceduto i limiti del mandato.

Si tratta della c.d. ratifica tacita dell'operato del mandatario, la cui natura giuridica dovrà essere attentamente valutata, anche ai fini del distinto problema della forma di tale atto.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "La ratifica del negozio gestorio"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti