Caratteri della ratifica degli atti esorbitanti il mandato



Il I° comma dell'art.1711 cod.civ.  prevede che il mandante possa ratificare l'atto esorbitante rispetto ai limiti del mandato.

Circa il significato da attribuire alla locuzione "ratifica" occorre intendersi, allo scopo di non creare confusione con l'analogo termine di cui all'art. 1399 cod.civ. , dettato in materia di rappresentanza diretta. Quest'ultima infatti consiste nell'atto in forza del quale, pure in assenza di una precedente procura, l'attività di un soggetto posta in essere in nome di un altro può riverberare direttamente effetti nella sfera giuridica di costui. In altri termini, la ratifica determina l'efficacia dell'atto che vincola il rappresentato al soggetto con il quale il falsus procurator ha stipulato .

Nulla di tutto ciò nel caso che stiamo considerando. La ratifica di cui all'art. 1711 cod.civ. , infatti, vale semplicemente a sanare internamente l'eccesso di attività svolta dal mandatario, senza che abbia alcuna rilevanza per il terzo (tale rispetto al mandato) al quale, tra l'altro, neppure è diretta nota1. In conseguenza della ratifica il mandante sarà obbligato a corrispondere il compenso al mandatario, a tenerlo indenne delle spese effettuate, etc. (cfr. Cass. Civ.Sez. II, 2389/1997  ) nota2.

L'unico elemento di analogia tra le due specie di ratifica, prescindendo dal dato funzionale, meramente descrittivo, consisterebbe dunque nella natura di atti negoziali unilaterali recettizi nota3, tema che sarà oggetto di specifica disamina.

E' discutibile se, in relazione al mandato al quale si accompagni l'attribuzione di poteri rappresentativi, occorrano due distinti atti di ratifica (uno ex art. 1399 cod.civ. ed uno ex art. 1711 cod.civ. ). All'interpretazione prevalente, che propende per la soluzione affermativa, si oppone chi rileva che la ratifica comunicata a colui che ha contrattato con il rappresentante privo di poteri non può non importare anche la parallela appropriazione dell'atto nei rapporti interni tra mandante e mandatario  nota4.

Note

nota1

Dominedò, voce Mandato, in N.sso Dig.it., vol.XX, 1968, p.131.
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nota2

Perciò in mancanza di ratifica ex art.1711  cod.civ. l'atto che esorbita dal mandato resterà pienamente valido ed efficace ma di esso dovrà rispondere in proprio il mandatario, unica parte contraente con il terzo (Bavetta, voce Mandato, in Enc.dir., vol.XXV, 1975, p.328).
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nota3

Ravvisano il carattere negoziale unilaterale nell'atto di ratifica del mandante Luminoso, Mandato, commissione, spedizione in Trattato di dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, vol.XXXII, Milano, 1984, p.561 e Romano, La ratifica nel diritto privato, Napoli, 1964, p.214. Occorre a questo proposito segnalare un'opinione (cfr. Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, vol.VIII, Torino, 1957, p.165) secondo la quale la ratifica potrebbe essere considerata quale datio in solutum. Il mandatario infatti verrebbe ad eseguire una prestazione differente rispetto a quella originariamente pattuita. Con la ratifica  il mandante accetterebbe  la proposta del mandatario, venendo così ad integrare un accordo qualificato da bilateralità.
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nota4

Così Luminoso, cit., p. 562.
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Bibliografia

  • BAVETTA, Mandato, Enc.dir., XXV, 1975
  • DOMINEDO', Mandato, N.mo Dig. It.
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Tratt.dir.civ.Vassalli, VIII, 1957
  • ROMANO FRANCESCO, La ratifica nel diritto privato, Napoli, 1964

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