L'art.
2341 bis cod. civ. , introdotto per effetto della riforma del diritto societario, si occupa, tra l'altro, della forma dei patti parasociali relativamente alle
società per azioni non quotate. Esso peraltro ricalca in larga misura l'art.
122 t.u.f. . Comune a questo è
il riferimento all'indifferenza dell'elemento esteriore di cui può essere rivestita la pattuizione, la cui forma dunque può essere reputata libera ("I patti, in qualunque forma stipulati..."). In giurisprudenza si è inoltre rilevato che la natura giuridica di tali patti differisce da quella degli atti che possiedono effetti diretti sulla struttura societaria, come tali assoggettati a speciale formalismo dalla legge (Cass. Civ., Sez. I,
13877/2017).