Divieto di divisione dei fondi agricoli acquistati con agevolazioni creditizie statali



L'art. 11 della Legge 14 agosto 1971, n. 817, contenente disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, prevede espressamente e testualmente la nullità degli atti il cui risultato sia quello di violare il vincolo di indivisibilità trentennale dei fondi agricoli acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l'ampliamento della proprietà coltivatrice nota1. Onde conferire evidenza al suddetto vincolo è sancito dal II comma della norma in esame che il medesimo debba essere espressamente menzionato nei nulla osta ispettoriali, nonché, a cura dei notai roganti, negli atti di acquisto e di mutuo. Esso deve parimenti venire trascritto nei pubblici registri immobiliari. Secondo l'opinione prevalente la pubblicità avrebbe natura costitutiva.
La revoca del vincolo è possibile alle condizioni di cui al III comma dell'art. 11 in esame, che richiama espressamente l'art. 720 cod. civ. .
Il termine trentennale è stato ridotto a soli quindici anni per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. 228/01 e del D. Lgs. 101/05 . Sono state altresì introdotte ulteriori ipotesi di revoca del vincolo. In particolare, tra l'altro, quest'ultimo può essere revocato nell'ipotesi in cui sia mutata la destinazione agricola del fondo in conseguenza dell'entrata in vigore di nuovi strumenti urbanistici, ciò a condizione che la porzione di terreno interessata sia tale da permettere l'efficiente prosecuzione dell'attività agricola sulla superficie residua.

Note

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Pare che l'oggettività del vincolo importi anche il divieto di costituzione di ipoteca: cfr. Malaguti, Il vincolo di indivisibilità ex art.11 della legge 14 agosto 1971 n.817, in Studi e materiali, vol III, Milano, 1992 p. 58.
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Bibliografia

  • MALAGUTI, Il vincolo di indivisibilità ex art. 11 della legge 14 agosto 1971 n. 817, Milano, Studi e materiali, III, 1992

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