Il fenomeno divisorio in generale



La locuzione "divisione" viene a compendiare in una accezione del tutto generica l'intero procedimento finalizzato allo scioglimento delle situazioni di comunione, di contitolarità in capo a più soggetti delle proprietà o di altro diritto reale su un bene nota1. All'esito del procedimento divisionale ciascuno dei partecipi al comune diritto si troverà ad essere titolare in via esclusiva di una parte individuata, di un bene singolo tra le cose soggette alla divisione. Questa parte deve esser dotata di un valore corrispondente alla quota che già prima spettava a ciascun soggetto apporzionato sul bene comune nota2.

La definizione riferita viene a comprendere non soltanto la divisione contrattuale o negoziale, ma ogni specie di atto divisionale quale ad esempio la divisione giudiziale, la divisione effettuata dal testatore e quella operata con i c.d. atti paradivisori (art. 764 cod.civ. ) che altro non sono se non pattuizioni indirette, fattispecie negoziali tipiche diverse dalla divisione (ma comunque riconducibili alla nozione di divisione negoziale in senso ampio) ma che, da sole o in combinazione, sono idonee a sortire quale effetto quello di addivenire al risultato giuridico di ripartire tra i contitolari i beni in comune (Cass. Civ. Sez. II, 2693/75 ) nota3.

Un tempo veniva appellata divisione soltanto l'atto che sortiva l'effetto di ripartire in natura le cose comuni distribuendole tra i condividenti. E' tuttavia evidente che l'ipotesi in cui ciascuno degli aventi diritto possa essere apporzionato di un bene esattamente pari alla propria quota di diritto è abbastanza raro nella pratica. A tale scopo l'art. 728 cod.civ. , dettato in tema di divisione ereditaria, ma di comune applicazione a tutti i casi di divisione, prevede che possa farsi luogo alla compensazione delle differenze di valore tra i singoli beni assegnati mediante somme di denaro. L'art. 720 cod.civ. contempla invece la possibilità che si faccia luogo addirittura all'assegnazione del bene indivisibile ad uno soltanto dei condividenti.

Nella trattazione che segue sarà sottoposto a disamina il procedimento divisorio nella propria configurazione tipica, sottolineando le peculiarità delle specie di divisione che si sono evocate in precedenza. Origine della distinzione è la fonte dell'atto divisionale che nel caso della divisione negoziale (in essa compresi i patti paradivisori) è la volontà dei condividenti, nella divisione giudiziale il provvedimento del giudice, nella divisione del testatore la volontà del de cuius che provvede in relazione ai beni lasciati.

Note

nota1

V. Gazzara, Divisione (dir. priv.), in Enc. dir., p.421.
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nota2

Cfr. Mirabelli, voce Divisione (dir. civ.), in N.mo Dig. it., pp.33 e ss..
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nota3

Si vedano, tra gli altri, Moscarini, Gli atti equiparati alla divisione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1963, pp.533 e ss.; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p.692.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • GAZZARA, voce Divisione (dir. priv.), Enc.dir.
  • MIRABELLI, voce Divisione, N.mo Dig. It.
  • MOSCARINI, Gli atti equiparati alla divisione, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1963

Prassi collegate

  • Studio n. 16-2010/E, La delega al notaio della vendita di beni immobili nel giudizio di scioglimento della comunione (ex art. 788 c.p.c.)
  • Quesito n. 110-2008/T, Divisione bene immobile futur, decadenza agevolazione prima casa

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