Fonti normative del fenomeno divisionale



L'istituto della divisione è regolato da una duplice normativa: una normativa generale (artt. 1111 , 1112 , 1113 , 1114 , 1115 , 1116 cod.civ.), che si rinviene nel III libro del codice nell'ambito della disciplina afferente alla comunione ed una normativa speciale che si trova nel II libro del codice agli artt. 713 e ss., dettata in relazione alla divisione ereditaria nota1.

Ne deriva un rinvio reciproco, fonte di non poche perplessità e di qualche duplicazione. In base all'esame delle norme risulta praticabile una distinzione di esse in quattro distinti gruppi:

  1. Norme sostanzialmente identiche, disposte in entrambe le sedi. Tanto il I comma dell'art. 1111 cod.civ. quanto l'art. 713 cod.civ. prevedono il diritto dei contitolari di domandare ed ottenere la divisione; analogamente il III comma dell'art. 1111 cod.civ. nonchè l'art. 717 cod.civ. contemplano, all'opposto, la possibilità della sospensione giudiziale (se sussistono "gravi circostanze" nel primo caso, "qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario" nel secondo). E' chiaro che non si pongono particolari problemi applicativi, stante la consonanza delle riferite disposizioni nota2.
  2. Norme dettate in tema di divisione delle cose comuni in genere, applicabili anche alla divisione ereditaria. La disciplina dettata in sede di divisione in generale (libro terzo del codice) si estende anche alla divisione ereditaria perchè, come riferito, la disciplina del genere si applica anche alla specie se non è diversamente stabilito. Tali disposizioni riguardano: l'intervento nella divisione dei creditori e degli aventi causa (art. 1113 cod.civ. ), l'estinzione delle obbligazioni solidali dei partecipanti (art. 1115 cod.civ. , anche se nella divisione ereditaria la regola è quella della parziarietà del debito come tale: art. 752 cod.civ. ), il patto d'indivisibilità fra i condividenti (II e III comma art. 1111 cod.civ. ). Non esistono norme sulla divisione in generale che possano essere ritenute inapplicabili alla divisione ereditaria. La disciplina del II libro viene ad integrare, non a porre deroghe rispetto a quella generale contemplata nel III Libro.
  3. Norme sulla divisione ereditaria applicabili anche alla divisione in generale. Ai sensi dell'art. 1116 cod.civ. , alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite. Il sistema è stato costruito in modo tale che le norme relative alla divisione ereditaria si pongano come integrative di quelle sulla divisione delle cose comuni. Il principio è pertanto quello dell'applicabilità, con l'eccezione delle eventuali incompatibilità, di carattere tuttavia eccezionale. Conseguentemente si ritengono applicabili alla divisione in generale le disposizioni che seguono nota3: l'art. 714 cod.civ. (godimento separato di parte dei beni), l'art. 717 cod.civ. (sospensione della divisione per ordine del giudice), l'art. 718 cod.civ. (diritto ai beni in natura), l'art. 720 cod.civ. (immobili non divisibili), l'art. 721 cod.civ. (vendita degli immobili), l'art. 722 cod.civ. (beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale), l'art. 723 cod.civ. (resa dei conti), l'art. 726 cod.civ. (stima e formazione delle parti), l'art. 727 cod.civ. (norme per la formazione delle porzioni), l'art. 728 cod.civ. (conguagli in danaro), l'art. 729 cod.civ. (assegnazione o attribuzione delle porzioni), l'art. 730 cod.civ. (deferimento delle operazioni a un notaio), l'art. 736 cod.civ. (consegna dei documenti), l'art. 757 cod.civ. (diritto dell'erede sulla propria quota), l'art. 758 cod.civ. (garanzia tra i coeredi), l'art. 759 cod.civ. (evizione subita da un coerede), l'art. 760 cod.civ. (inesigibilità di crediti), l'art. 761 cod.civ. (annullamento per violenza o dolo), l'art. 762 cod.civ. (omissione di beni ereditari), 763 cod.civ. (rescissione per lesione), 764 cod.civ. (atti diversi dalla divisione), l'art. 765 cod.civ. (vendita del diritto ereditario fatta al coerede), l'art. 766 cod.civ. (stima dei beni), l'art. 767 cod.civ. (facoltà del coerede di dare il supplemento), l'art. 768 cod.civ. (alienazione della porzione ereditaria).
  4. Norme afferenti alla divisione ereditaria, da ritenersi inapplicabili alla divisione delle cose comuni in generale. Si tratta, come detto al punto che precede, di casi eccezionali in relazione ai quali l'inapplicabilità trae motivo per il fatto che occorre disciplinare aspetti pratici legati necessariamente al fenomeno della successione a causa di morte ed alla conseguente comunione incidentale ereditaria nota4. Si pensi alla sospensione testamentaria della divisione (art. 713 cod.civ. ), alle ipotesi di impedimento alla divisione (art. 715 cod.civ. , pur dovendosi osservare che la regola è applicabile al caso della donazione al nascituro ex art. 784 cod.civ. ), all'alienazione dei beni per far fronte al pagamento dei debiti ereditari (art. 719 cod.civ. ), all'istituto della collazione e della imputazione dei debiti (artt. 724 , 725 e 737 , 738 , 739 , 740 , 741 , 742 , 743 , 744 , 745 , 746 , 747 , 748 , 749 , 750 , 751 ), alla suddivisione fra stirpi (art. 731 cod.civ. ), alla disciplina afferente alla divisione operata dal testatore (artt. 733 , 734 , 735 ), al pagamento dei debiti ereditari (artt. 752 , 753 , 754 , 755 , 756 cod.civ.). La questione dell'applicabilità del c.d. retratto successorio (art. 732 cod.civ. ) alla comunione ordinaria è risolta negativamente (Cass. Civ. Sez. II, 4224/07 ), costituendo una tipica norma della comunione ereditaria non compatibile con il regime della comunione ordinaria caratterizzata dal principio della libera disponibilità della quota (art. 1103 cod.civ. ) nota5. La normativa evocata è per lo più ritenuta derogabile dai condividenti, in quanto finalizzata alla protezione di interessi disponibili dei condividenti stessi. Possono essere considerate cogenti poche regole, tra le quali quelle poste dagli artt. 720 e 722 cod.civ., che prevedono l'indivisibilità di alcuni cespiti per motivi di tutela della pubblica economia, dell'igiene e della produzione nazionale.


Note

nota1

Cfr. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p.691. Occorre comunque sottolineare come il fatto che la disciplina quantitativamente e qualitativamente preponderante in tema di divisione sia relativa alla fattispecie ereditaria porti alcuni Autori (fra i quali Moscati, Divisione, in Enc. giur. Treccani, p.1) ad indicare proprio nella divisione ereditaria la normativa generale, attribuendo inversamente alla divisione ordinaria il ruolo di normativa speciale.
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nota2

Così, tra gli altri, Forchielli, Della divisione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, pp.17 e 18.
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nota3

Cfr. Morelli, La comunione e la divisione ereditaria, in Giur. sist. civ. comm., diretta da Bigiavi, Torino, 1986, p.111.
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nota4

Si veda Miraglia, Sull'applicabilità alla divisione delle cose comuni delle norme sulla divisione dell'eredità: gli artt. 732,757 e 758 c.c., in Rass. dir. civ., 1980, p.79.
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nota5

V. Lener, La comunione, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.333.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • LENER, La comunione, Torino, Tratt.dir.priv dir. da Rescigno, vol. 8, t. II, 1982
  • MIRAGLIA, Sull'applicabilità alla divisione delle cose comuni delle norme sulla divisione dell'eredità: gli artt. 732, 757 e 758 c.c., Rass.dir.civ., 1980
  • MORELLI, La comunione e la divisione ereditaria, Torino, Giur.sist.civ.comm., 1986
  • MOSCATI, Divisione, Enc.giur. Treccani


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