Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 42


Fino alle scadenze stabilite dall'art. 6 della legge per gli
enti di cui al medesimo articolo non ancora iscritti nel registro
delle persone giuridiche il certificato previsto dall'art. 9, lettera
a), del presente regolamento è sostituito da una certificazione della
competente autorità ecclesiastica.

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