Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 30


I beni culturali di proprietà del Fondo edifici di culto non
possono essere utilizzati per fini diversi da quelli cui sono
destinati senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno.
L'autorizzazione può essere data, sentito il consiglio di
amministrazione del Fondo edifici di culto, quando ricorrano ragioni
o circostanze di particolare rilevanza, nazionale od internazionale,
sotto il profilo culturale od artistico.
L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 del presente
articolo comporta l'obbligo di immediata restituzione del bene, salvo
il risarcimento in favore del Fondo edifici di culto dei danni
eventualmente subiti dal bene stesso.
Vanno in ogni caso osservate le norme di tutela, conservazione e
valorizzazione dei beni culturali.

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