Decreto Presidente Repubblica del 1961 numero 145 art. 8


In caso di risoluzione da parte della ditta di un rapporto a tempo indeterminato dovrà essere dato all'agente o rappresentante un preavviso di almeno 4 mesi.
Ove la ditta preferisca esonerare senz'altro l'agente o rappresentante dalla prestazione, dovrà corrispondergli, in sostituzione del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente, quanti sono i mesi di preavviso spettanti all'agente o rappresentante o una somma a questa proporzionale in caso di esonero da una parte del preavviso.
Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore all'anno, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.
Ad analogo obbligo è tenuto l'agente o rappresentante nei confronti della ditta in caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante. La ditta può rinunciare al preavviso da parte dell'agente o rappresentante.

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