Decreto Presidente Repubblica del 1961 numero 145 art. 4


L'agente o rappresentante deve assolvere gli obblighi inerenti all'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni impartite dalla ditta.
L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta; né di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.

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