Decreto Presidente Repubblica del 1961 numero 145 art. 10


All'agente o rappresentante il cui rapporto si risolva per iniziativa del preponente, successivamente alla entrata in vigore del presente accordo, sempre che il rapporto stesso sia in atto alla entrata in vigore del presente accordo da almeno 10 anni, sarà riconosciuta - in via transitoria ed ai soli effetti della applicazione della indennità di cui al precedente articolo - una anzianità convenzionale pari ad:
anni 4 se la risoluzione avvenga entro il 30 giugno 1957;
anni 3 se la risoluzione avvenga entro il 30 giugno 1958;
anni 2 se la risoluzione avvenga entro il 30 giugno 1959;
anni 1 se la risoluzione avvenga entro il 30 giugno 1960.
La media annua delle provvigioni da prendere a base per la liquidazione della predetta anzianità convenzionale sarà quella dell'ultimo triennio anteriore alla risoluzione del rapporto.

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