Decreto Presidente Repubblica del 1961 numero 145 art. 5


L'agente o rappresentante è pagato a provvigione sugli affari andati a buon fine.
I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento.
Salvo quanto disposto dal comma successivo nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore e acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne regolarmente pagate.
Nessuna provvigione spetta all'agente o rappresentante in caso di insolvenza, anche parziale, del compratore, ancorché dipendente da concordato giudiziario o stragiudiziario o da transazione. Nel caso che la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo delle provvigioni sulle consegne già effettuate la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza.
Salvo patto in contrario, la provvigione non spetta all'agente o rappresentante di commercio per i contratti stornati dalla ditta. L'agente o rappresentante ha però sempre diritto, in questo caso, a titolo di concorso nelle spese per la conclusione del contratto, al 50 per cento delle provvigioni che gli sarebbero spettate nel caso di esecuzione del contratto stesso, salvo patto in contrario tra le parti direttamente interessate, che, in ogni caso, non potrà ridurre detta misura ad un limite inferiore al 30 per cento delle provvigioni stesse e salvo che lo storno sia determinato da forza maggiore o da altre gravi cause non imputabili alla ditta.
Nella zona in cui l'agente o rappresentante tratta in esclusiva gli affari di una ditta egli ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza suo intervento salvo che sia diversamente pattuito tra le parti interessate.
In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del contratto, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa e regolare esecuzione degli affari in corso ( Cfr. art. 1748 c.c. 1942).

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