Decreto Presidente Repubblica del 1961 numero 145 art. 2


Salvo patto in contrario la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più agenti o rappresentanti, né l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza fra di loro.
Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto in contrario, all'assunzione, da parte dell'agente o del rappresentante, dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro.
All'atto del conferimento dell'incarico all'agente o rappresentante debbono essere precisati per iscritto, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni e compensi, la durata, quando questa non sia a tempo indeterminato.

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