Decreto Presidente Repubblica del 1961 numero 145 art. 1


Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti e rappresentanti di commercio rappresentati dalle Associazioni contraenti e le ditte industriali rappresentate dalle Associazioni aderenti alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana nonché gli enti cooperativi similari rappresentati dalla Confederazione Cooperativa Italiana.
Agli effetti di esso ed in conformità agli articoli 1742 e 1752 del codice civile indipendentemente dalla qualifica o denominazione usata dalle parti: è agente di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona; è rappresentante di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.
Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo l'esercizio delle attività suddette, salvo le eccezioni e deroghe espressamente previste nell'accordo stesso.
Il presente accordo non è applicabile a coloro che svolgono le attività di cui sopra insieme all'esercizio del commercio in proprio nello stesso genere di prodotti salvo patto scritto in contrario.
Il presente accordo non è inoltre applicabile a coloro che, come agenti o rappresentanti, hanno incarico da ditte industriali di vendere merci esclusivamente a privati consumatori, salvo eventuali diversi accordi tra le parti direttamente interessate.

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