Decreto Presidente Repubblica del 1961 numero 145 art. 8.1


Sempre che gli organi amministrativi dell'Ente non deliberino, in relazione a quanto previsto dall'art. 1 del presente Regolamento, forme previdenziali vitalizie, dall'utile di esercizio della gestione «Previdenza» verrà ogni anno prelevata una percentuale fino al 10 per cento, che sarà accreditata al Fondo «Assistenza».
Il residuo utile netto verrà ripartito sui singoli conti individuali in misura percentuale pari all'incidenza dell'utile stesso sull'importo complessivo dei singoli conti individuali risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
Al «Fondo Assistenza» verrà altresì accreditato alla fine di ciascun anno l'utile di esercizio della gestione «Indennità per la risoluzione del rapporto».

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