Decreto Presidente Repubblica del 1961 numero 145 art. 3.1


Le ditte trasmetteranno all'Ente gli importi dei contributi previsti dall'art. 11 dell'Accordo economico 20 giugno 1956 trattenuti sulle provvigioni liquidate ai propri agenti e quelli di propria competenza in una unica soluzione all'atto del pagamento delle provvigioni, e comunque non oltre tre mesi dalla data della avvenuta liquidazione di esse.
Le somme dovute per l'«Indennità per la risoluzione del rapporto» sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno solare (1° gennaio-31 dicembre) saranno trasmesse all'Ente entro il 31 marzo successivo.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell'anno solare i massimali di cui agli artt. 9 e 11 dell'accordo economico collettivo 20 giugno 1956 saranno ridotti in proporzione ai mesi di durata del rapporto nell'anno solare stesso.
Tutti i versamenti dovranno essere accompagnati con una distinta da cui risulti chiaramente la causale del versamento riferita a ciascun agente.
Qualora il versamento sia effetuato con vaglia postale o con versamento sul c/c postale dell'Ente, debbono essere riportati sulla distinta gli estremi del bollettino postale.
La ricevuta dei versamenti viene rilasciata direttamente dall'Ente, a meno che essi non siano effettuati per vaglia postale o con versamento sul c/c postale dell'Ente stesso, nel qual caso le relative ricevute tengono luogo di quella dell'Ente.
Gli obblighi derivanti all'Ente per effetto del versamento dei contributi sorgono alla data di ricezione dei singoli versamenti.
Il versamento dei contributi dovuti esaurisce gli obblighi posti a carico delle ditte dagli articoli 9 e 11 dell'accordo economico collettivo 20 giugno 1956.

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