Decreto Presidente Repubblica del 1961 numero 145 art. 5.1


L'Ente istituisce nelle singole gestioni «previdenza» e «Indennità per la risoluzione del rapporto» per ciascun agente conti individuali in cui annota i versamenti effettuati dalle ditte sotto la data dell'avvenuta ricezione di essi.
Su detti conti devono essere annotati altresì tutti gli accreditamenti derivanti da attribuzioni di utili o da altre cause, nonché gli eventuali addebiti posti a carico di ciascun agente.

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