Decreto Presidente Repubblica del 1961 numero 145 art. 7


Quando sia pattuito uno «star del credere» a carico dell'agente o rappresentante per inadempienza totale o parziale da parte del compratore, esso non potrà superare il 20 per cento della perdita subita dalla ditta.
Ove la ditta recuperi in tutto o in parte le somme perdute, si farà luogo al rimborso dell'importo dello «star del credere» conteggiato sulla perdita anzidetta.
Tuttavia, ove l'ammontare dell'importo anzidetto a carico dell'agente o rappresentante, in un anno, superi la metà dell'ammontare delle provvigioni maturate nell'anno medesimo a suo favore, la eccedenza non sarà a carico dell'agente o rappresentante. In tal caso se la ditta intende risolvere il rapporto sarà esonerata dall'obbligo del preavviso.
Eventuali deroghe alle norme di cui al 1° comma del presente articolo potranno essere convenute tra le Associazioni stipulanti, qualora la misura della provvigione superi il 12 per cento.
Per qualche caso particolare potrà essere convenuto tra la ditta mandante e l'agente o rappresentante, uno «star del credere» al di sopra dei limiti anzidetti, a condizione che venga pattuito un supplemento della normale provvigione.

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