Decreto Presidente Repubblica del 1961 numero 145 art. 1.1


Accordo 17 luglio 1957 per la redazione delle disposizioni regolamentari di cui agli artt. 19 e 20 dell'accordo economico 20 giugno 1956 per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale

L'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.) provvede, secondo le norme del presente Regolamento, alla separata gestione de:
1) il Fondo «Previdenza»;
2) il Fondo «Indennità per la risoluzione del rapporto»;
3) il Fondo «Assistenza».
Il Fondo «Previdenza» è costituito dai contributi dovuti da ciascuna ditta industriale o azienda cooperativa (indicate in seguito con la parola «ditta») e dai rispettivi agenti e rappresentanti (indicati in seguito con la parola «agenti») previsti dall'art. 11 primo e secondo comma dell'accordo economico collettivo 20 giugno 1956.
Il Fondo provvede alla erogazione delle prestazioni previdenziali, le quali consistono nella capitalizzazione dei conti individuali disciplinata dal presente Regolamento od in forme vitalizie equipollenti, che possono essere deliberate dagli organi amministrativi dell'Ente. In tale ipotesi deve essere in ogni caso assicurata all'agente la facoltà di opzione per il sistema dei conti individuali regolato dal presente accordo e la misura degli interessi da accreditare ai conti stessi non potrà essere inferiore al 2 per cento.
Il Fondo «Indennità per la risoluzione del rapporto» è costituito dalle somme dovute a norma dell'art. 9 dell'accordo economico collettivo 20 giugno 1956. Sull'ammontare delle somme versate dalle ditte l'Ente corrisponderà alle ditte medesime l'interesse annuo del 4 per cento.
Il Fondo «Assistenza» è costituito dai contributi dovuti da ciascuna ditta, previsti dall'art. 11 quinto comma dell'accordo economico collettivo 20 giugno 1956 e dagli accreditamenti di cui all'art. 8 del presente Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente fissa annualmente le prestazioni del Fondo in relazione alle disponibilità del Fondo stesso.

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