Le ditte tenute all'applicazione dell'Accordo 20 giugno 1956 hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti all'Ente entro sei mesi dall'inizio del rapporto di agenzia, comunicando la data di inizio del rapporto stesso e le generalità dell'agente opportunamente documentate da certificati anagrafici, forniti dall'interessato, ed il relativo domicilio, specificando, quando l'agente sia una Società per Azioni, o in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, la denominazione di essa.
Le ditte comunicheranno all'Ente la cessazione del rapporto di agenzia entro un mese dalla cessazione stessa, specificando se è dovuta a dimissioni dell'agente o ad iniziativa della ditta e, in quest'ultimo caso, se la risoluzione del rapporto è dipesa da fatto imputabile all'egente. Le ditte comunicheranno altresì le variazioni del domicilio e dei dati anagrafici dell'agente in base a documenti forniti dall'interessato.
Nel caso in cui l'agente sia una Associazione di fatto, una Società semplice, collettiva o in accomandita semplice, l'iscrizione di essa all'Ente deve essere effettuata dalla ditta mentre i dati relativi ai singoli soci e la precisazione delle percentuali dei versamenti da accreditare ad ognuno di essi debbono essere forniti a cura della Società agente.
I soci delle Società indicate nel comma precedente possono esercitare individualmente i diritti derivanti dall'iscrizione all'Ente, che darà comunicazione alla Società a cui l'interessato partecipa di tutti provvedimenti adottati.