Decreto Presidente Repubblica del 1961 numero 145 art. 3


Le norme previste nel presente accordo si applicano anche al contratto a tempo determinato, in quanto compatibili con la natura del rapporto con esclusione, comunque, delle norme relative al preavviso di cui all'art. 8 ed alla indennità per lo scioglimento del contratto di cui all'art. 9.
Agli effetti della indennità per lo scioglimento del contratto, si considera a tempo indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato.

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