Prescrizione del diritto a stipulare il contratto definitivo. Interruzione del termine decennale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 32224 del 10 dicembre 2019)

Nel caso in cui al contratto preliminare di compravendita non sia seguita la stipulazione del contratto definitivo, la ripetuta manifestazione di disponibilità del promissario acquirente alla stipula del definitivo deve essere valutata quale comportamento oggettivamente idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il diritto di ciascuna delle parti del contratto preliminare di vendita immobiliare ad ottenere il perfezionamento del definitivo si sostanzia nella reciproca obbligazione di facere cui sono tenuti i contraenti. Tale diritto non può non ritenersi soggetto a prescrizione ordinaria decennale. Quid juris nell'ipotesi in cui una delle parti avesse plurimamente evidenziato la propria disponibilità a concludere la negoziazione? Secondo la S.C. la relativa condotta può essere valutata in chiave di evento interruttivo del termine prescrizionale.

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