Compossesso, contitolarità delle azioni



Al contitolare spetta anzitutto il possesso corrispondente al diritto reale che cade in comunione. Il compossesso deve essere pensato non già come possesso di parte del bene, ma come possesso riferito ad un diritto reale concepibile come spettante pro quota ai singoli partecipi alla comunione.
A questa costruzione segue la legittimazione attiva di ciascun contitolare in ordine alle azioni possessorie . Ciò vale anche nell'ambito dei rapporti tra contitolari, essendovi la possibilità che uno di essi si avvalga della tutela possessoria nei confronti di coloro tra i partecipi che pongano in essere atti di spoglio o di turbativa nota1 (Cass.Civ. Sez.II, 5517/98 ).
E' tuttavia importante rilevare che la proposizione dell'azione nei confronti di uno non importa un'estensione solidale agli altri. Questo è il principio che si può trarre da una decisione, con la quale è stato negato che il compimento di atti interruttivi dell'usucapione eseguiti nei confronti di uno soltanto dei compossessori possa sortire effetto in relazione agli altri (Cass.Civ. Sez.II, 6942/99; Tribunale di Catania, sez. III, 5129/2017).
Si noti come la situazione di compossesso qui in esame, nonostante quanto premesso all'esordio, sia riscontrabile indipendentemente dalla sussistenza o meno dello jus possidendi in capo ai singoli contitolari del potere di fatto sulla res. E' dato in tal modo di poter distinguere tra un compossesso instaurato tra soggetti titolari di posizioni giuridiche soggettive omogenee o disomogenee le une rispetto alle altre. Si facciano i seguenti casi : A) quello di Primo e di Secondo, ciascuno dei quali possegga il bene sine titulo ; B) quello in cui Tizio proprietario pieno del bene condivide il possesso con Caio, sprovvisto di un qualsiasi diritto in merito; C) quello infine in cui Tizio, Caio e Sempronio, comproprietari pro indiviso del bene, esercitino il possesso sul medesimo.
Nel caso classificabile sub B) la configurabilità della situazione possessoria costituisce la base per affermare la possibilità di fondare un'usucapione pro quota , nella misura proporzionale al possesso manifestato. Ciò senza che costituiscano presupposti dell'acquisto né l'ignoranza del possessore del diritto altrui, né l'esclusione dall'esercizio del potere di fatto sulla cosa del proprietario di essa (Cass.Civ., 13082/02; cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, 16914/11).
Nell'ipotesi sub C) il compossesso costituisce la base per affermare la possibilità per il singolo condomino di usucapire il bene comune (così appropriandosi della quota degli altri). Pur quando il possesso di uno dei partecipi alla comunione si estrinsechi nel godimento esclusivo sull'intera cosa non può condurre all'usucapione di essa in esclusiva proprietà, se non quando sia il riflesso dell'instaurazione di una situazione di fatto tale da impedire il parallelo godimento e compossesso degli altri contitolari (Cass. Civ. Sez. II, 37736/2021; Cass. Civ., Sez. II, 966/2019, Civ. Sez.II, 19478/07; Cass.Civ. Sez.II, 6382/99; Tribunale di Milano, 25 ottobre 1993) nota2. E' stato inoltre deciso che il detto acquisto a titolo originario prescinde da un qualsiasi atto ufficiale di interversione del possesso (nella specie del tutto inutile, dal momento che la situazione possessoria di base è già uti dominus, né può essere qualificata in chiave di detenzione), fondandosi esclusivamente sull'esclusività della situazione di fatto, incompatibile con il pari potere degli altri aventi diritto (Cass.Civ. Sez.II, 13747/02; Cass. Civ., Sez. II, 24214/2014). Il punto non è banale: in senso apparentemente divergente rispetto a quanto appena enunziato è stato infatti negato che il coerede possa pretendere, sulla scorta della fruizione e dell'amministrazione in via esclusiva del comune bene ereditario, di far valere l'usucapione su quest'ultimo, escludendo il compossesso degli altri coeredi (Cass.Civ., Sez.II, 13921/02). E' stato al riguardo osservato come non sia sufficiente aver provveduto al pagamento delle imposte, al disbrigo di pratiche catastali, all'esecuzione di opere di manutenzione, quand'anche il tutto fosse avvenuto nella piena consapevolezza da parte dei contitolari, piuttosto occorrendo una condotta inequivocamente diretta a manifestare il mutamento del proprio animus, nel senso di escludere per gli altri coeredi la possibilità di instaurare una situazione possessoria con il bene. Tale mutamento, se non può essere esattamente assimilato all'interversione del possesso, risulta quantomeno assai affine al detto fenomeno.
Per quanto riguarda le azioni a difesa della proprietà e dei diritti reali, si può riferire genericamente della spettanza di esse a ciascuno dei contitolari, che è pertanto attivamente legittimato ad esperirle senza l'occorrenza del consenso degli altri nota3. La stessa cosa è a dirsi per quanto attiene, inversamente, alla legittimazione passiva, escludendosi l'indispensabilità del litisconsorzio nota4.

Note

nota1

V. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.465.
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nota2

In dottrina si precisa come il partecipante alla comunione, titolare di una quota determinata, possa incrementare attraverso l'efficacia acquisitiva dell'usucapione la propria quota, senza con ciò venire ad escludere alcuno degli altri contitolari, bensì riducendone proporzionalmente le quote. Si veda, tra gli altri, Portale, Note in tema di compossesso e usucapione, in Riv. trim dir. e proc. civ., 1966, pp.473 e ss..
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nota3

Cfr. Lener, La comunione, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol. 8, t.II, Torino, 1982, p.288.
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nota4

Così Costantino, Contributo allo studio del liticonsorzio necessario, Napoli, 1979, pp.296 e ss..
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • COSTANTINO, Contributo allo studio del liticonsorzio necessario, Napoli, 1979
  • LENER, La comunione, Torino, Tratt.dir.priv dir. da Rescigno, vol. 8, t. II, 1982
  • PORTALE, Note in tema di compossesso e usucapione, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1966

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