Regole generali in tema di comunione ordinaria: quote, vantaggi e pesi



L'art. 1101 cod.civ. pone la presunzione in forza della quale, se non risulta diversamente dal titolo, le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali nota1.

Il II comma della norma citata precisa inoltre che il valore aritmetico della quota indica parallelamente l'entità della partecipazione di ciascuno sia ai vantaggi, sia ai pesi della comunione nota2.

La regola sembra derogabile (con efficacia meramente interna tra i contitolari, inopponibile al terzo subacquirente) dalla volontà dei contitolari nota3: essi ben potrebbero stabilire nel titolo una partecipazione ai vantaggi ed ai pesi divergente rispetto alla quota di ciascuno. Dovrebbe essere unicamente escluso, secondo un'opinione nota4, il c.d. patto leonino in base al quale uno o più dei comunisti verrebbe escluso da ogni partecipazio­ne ai vantaggi o ai pesi (arg. ex art. 2265 cod.civ. ) nota5.

Come identificare vantaggi e pesi della comunione?

I primi possono essere individuati nei frutti naturali e civili che la cosa comune è idonea a produrre. Analogamente nel concetto di vantaggi rientrano le accessioni e gli ulteriori eventuali acquisti a titolo originario.

I pesi sono attinenti anzitutto alle spese per la gestione ed il funzionamento della cosa comune (spese di riparazione, di manutenzione, imposte, tasse, contributi) nelle stesse compresi altresì gli eventuali oneri risarcitori per danni cagionati a terzi.

Secondo un'opinione nota6 al principio di cui al I comma dell'art. 1101 cod.civ. (la presunzione di un diritto comune spettante a più soggetti in pari misura) si collegherebbe quello dell'accrescimento della quota dei partecipanti alla comunione qualora uno di essi facesse rinunzia alla propria quota. A questo proposito occorre rilevare che l'art. 1104 cod.civ. , nel contemplare la rinunzia al diritto, prevede soltanto l'efficacia liberatoria di essa quanto al pagamento delle spese relative alla cosa comune, senza tuttavia espressamente prevedere l'esito dell'atto abdicativo. Il problema specifico dell'accrescimento sarà oggetto di analisi separata.

Note

nota1

Cfr. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.309.
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nota2

V. Branca, La comunione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja- Branca, Bologna-Roma, 1982, p.51.
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nota3

Si veda Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.462.
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nota4

Così Scozzafava, voce "Comunione", in Enc. giur. Treccani, p.5; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.575.
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nota5

L'opinione risulta assolutamente criticabile. Non si comprende in primo luogo come si possa applicare alla comunione una norma dettata espressamente in materia di società. Si aggiunga che, pur essendo comprensibile un divieto relativo ad una diversificazione della misura della partecipazione ai vantaggi ed ai pesi che abbia efficacia reale (in quanto comporterebbe un pregiudizio dei possibili acquirenti delle quote o dei creditori dei singoli comunisti) questo risultato è facilmente evitabile semplicemente attribuendo a pattuizioni di questo genere un'efficacia meramente obbligatoria vincolante soltanto le parti. Si confrontino Lener, La comunione, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, pP.312 e ss.; Fedele, La comunione, Torino, 1986, p.35.
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nota6

Marino, Scozzafava, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. III, Torino, 1997, p.489.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • BRANCA, La comunione, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1982
  • FEDELE, La comunione, Torino, Tratt.dir.priv. dir. da Rescigno, 1982
  • LENER, La comunione, Torino, Tratt.dir.priv dir. da Rescigno, vol. 8, t. II, 1982
  • MARINO SCOZZAFAVA, Torino, Comm.cod.civ.dir. da Cendon, III, 1997
  • SCOZZAFAVA, Comunione, Enc. giur. Treccani, VII, 1988

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