Scioglimento della comunione ordinaria



La comunione si scioglie in conseguenza della divisione, in forza della quale viene attribuito a ciascun condividente il diritto in via esclusiva su una parte determinata del bene già oggetto di comunione, in luogo del diritto pro quota sull'intero oggetto. E' anche possibile che la divisione si realizzi a valere su una pluralità di comunioni: a questo proposito è il caso di rammentare che ciascuna comunione trae origine da un distinto titolo di provenienza (Cass. Civ. Sez. II, 2231/85 ). Ad esempio Tizio, Caio e Sempronio acquistano in comune una palazzina composta da sei appartamenti; successivamente viene a mancare Mevio, padre dei predetti, che lascia loro in eredità l'adiacente terreno edificabile per quote diseguali. L'atto divisionale che ne segue deducendo tutti i cespiti vale a sciogliere due distinte comunioni (cfr.
Cass. Civ., Sez. II, 15494/2019, con la quale si è rilevato come la soluzione contraria implicherebbe il perfezionamento di uno specifico atto di conferimento di unica massa di tutti i beni da parte dei contitolari). Sarebbe ben possibile, tuttavia, che i condividenti esprimano il proprio consenso all'assegnazione di lotti provenienti da diversi titoli (Cass. Civ., Sez. II, 18910 dell'11 settembre 2020).
La questione non è meramente classificatoria, possedendo riflessi anche fiscali non indifferenti (c.d. masse plurime: cfr art. 34 d.p.r. 131/86). L'aliquota agevolata richiede che l'ultima provenienza, nel caso di distinti titoli, sia di carattere successorio (Cass. Civ., Sez. V, 7243/2016).

L'art. 1111 cod.civ. esprime a questo riguardo il principio generale in forza del quale ciascun partecipante alla comunione ha il diritto di domandarne lo scioglimento. Le eccezioni a questa regola sono esaminate partitamente.

La divisione può essere fatta d'accordo fra le parti con un contratto, avente struttura plurilaterale, di divisione. In difetto di accordo essa viene fatta dal giudice (art. 1116 cod.civ. ) nota1.

Ulteriore causa di scioglimento è l'abbandono della quota che si pone come atto unilaterale di natura abdicativa. Qualora riguardi diritti immobiliari esso richiede la forma scritta (art. 1350 cod.civ. ) essendo altresì sogget­to a trascrizione (art. 2643 cod.civ. ). Le conseguenze dell'abbandono della quota sono diverse a seconda della specie di comunione: in quella ordinaria vige la regola di cui all'art. 1104 cod.civ. , nel condominio quella, speciale, di cui all'art. 1118 cod.civ. , entrambe oggetto di separata disamina in relazione al fenomeno dell'accrescimento. La cessazione della comunione si può anche verificare in esito al perimento integrale dei beni che ne sono l'oggetto.

Disposto giudizialmente o convenzionalmente lo scioglimento della comunione si fa luogo alla attribuzione delle porzioni individuate a ciascuno degli aventi diritto. La comunione ha termine, cessa, soltanto con la definitiva assegnazione dei lotti o assegni divisionali a ciascuno dei condividenti nota2.

Note

nota1

V. Pavanini, Divisione giudiziale, in Enc. dir., p.475.
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nota2

Giova ricordare il principio secondo il quale la divisione possiede efficacia retroattiva. Ciascun comunista all'esito dell'atto divisionale è considerato proprietario esclusivo della propria porzione, cioè dei beni assegnati in via esclusiva, fin dal momento della costituzione. Cfr. in proposito Branca, La comunione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1982, p.344; Cian-Trabucchi, Commentario breve al codice civile, Padova, 1992, pp.809 e 812; Cicu, La natura dichiarativa della divisione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1947, p.7; Mora, Il contratto di divisione, Milano, 1995, p.346; Carnelutti, Appunti sull'accertamento negoziale, in Riv. dir. proc. civ., 1940, pp.3 e ss.. Contra di quanto detto, Palazzo, Comunione, in Dig. disc. priv., III, 1988, p.180; Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, pp.484 e ss.. In particolare, secondo quest'ultimo Autore, partendo dalle medesime premesse riguardanti l'efficacia retroattiva, "bisognerebbe riconoscere la divisione quale negozio avente carattere costitutivo e inquadrarla precisamente nell'ambito dei contratti a titolo oneroso, in quanto all'acquisto della porzione corrisponderebbe l'estinzione del diritto di quota".
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • BRANCA, La comunione, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1982
  • CARNELUTTI, Appunti sull'accertamento negoziale, Riv.dir.proc.civ., 1940
  • CIAN-TRABUCCHI, Padova, Comm. breve al cod.civ., 1994
  • CICU, La natura dichiarativa della divisione, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1947
  • MORA , Il contratto di divisione, Milano, 1995
  • PALAZZO, Comunione, Dig.disc.priv., III, 1988
  • PAVANINI, Divisione giudiziale, Enc.dir., XIII

Prassi collegate

  • Studio n. 11-2020/T, La divisione nel sistema delle plusvalenze immobiliari
  • Quesito n. 181-2016/T, Masse plurime e abuso del diritto
  • Quesito n. 16-2016/T, Divisione di beni di provenienza ereditaria, acquisto di quote ideali degli stessi beni della massa divisionale, masse plurime
  • Quesito n. 97-2016/T, Donazione da parte dei genitori ai figli e masse plurime
  • Quesito n. 51-2015/T, Tassazione di una divisione di unità immobiliari costruite su un’area acquistata per quote con atti diversi
  • Quesito n. 83-2009/T, Masse plurime, avviso di liquidazione, successione mortis causa, successive variazioni delle quote ereditarie
  • Quesito n. 1-2008/T, In tema di masse plurime
  • Studio n. 89/2003/T, Divisione, masse plurime

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